Eredità, bisogna pagare doppie tasse in questi casi: la sentenza della Cassazione

Novità per l’eredità, bisogna pagare doppie tasse in questi casi: la sentenza della Cassazione. Scopriamo i particolari.

Con l’eredità sorgono una serie di obblighi e incombenze amministrative e tributarie da non sottovalutare assolutamente. Così, al momento della successione bisogna ricordarsi di rispettare questi impegni. Basta pensare all’imposta di successione o alla comunicazione da fare all’istituto bancario dove sono custoditi i risparmi del defunto.

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Eredità, bisogna pagare doppie tasse in questi casi: la sentenza della Cassazione – esplica.it

Le situazioni che si vengono a creare sono molteplici e non sempre di facile soluzione. Infatti può succedere che alla singola porzione di eredità che spetta a un erede sia aggiunta una quota eccedente, con un valore superiore alla quota che gli spetterebbe. In caso del genere si possono disporre dei conguagli in denaro. Si tratta di un’incidenza che è soggetta a una tassazione proporzionale del 9%.

La decisioni della Corte di Cassazione

Come detto nella situazione cui abbiamo accennato ci sono tasse aggiuntiva da versare. Proprio su temi del genere è intervenuta la Corte di Cassazione, con una sentenza molto importante, con effetti molto importanti in tema di imposte di successione.

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La decisioni della Corte di Cassazione – esplica.it

Quando si verifica una divisione con conguaglio, che avviene nel momento in cui a un erede si assegnano dei beni per un valore complessivo superiore a quello che gli spetterebbe con la consueta ripartizione dell’asse ereditario, si deve versare un’imposta proporzionale. Questa si paga in caso di trasferimento di beni. Infatti l’erede in questione deve versare una somma a quanti hanno visto diminuire la propria quota di diritto.

Proprio su questa somme di conguaglio si deve pagare l’imposta proporzionale per il trasferimento. Questa posizione è confermata dal Codice Civile che con l’articolo 720 specifica che il conguaglio non ha una funzione compensativa, ma uno scopo attributivo. In altre parole questo credito non nasce per integrare le ineguaglianze di valore tra la quota di diritto e la somma effettiva. Ma dipende dal fatto che un erede non partecipa all’assegnazione dei beni in natura.

L’ordinanza 15443 del 3 giugno 2025 ha chiarito che nel caso di divisione ereditaria senza conguagli, l’Agenzia delle Entrate non può rettificare i valori dichiarati nell’atto di divisione. L’accertamento per conguagli fittizi non può avvenire se le quote attribuite agli eredi rispondono a valori catastali delineati con la valutazione automatica.

Quindi in caso di scioglimento della comunione ereditaria per assegnazione di beni in natura e somme di denaro agli altri eredi di pari valore allo loro quote, si deve applicare l’aliquota per gli atti di divisione e non di vendita. Questa si usa solo nel caso che si attribuiscano beni per un valore superiore a quello che realmente spetta e solo per l’eccedenza.

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