Statuto e regolamenti


ESPLICA

 Laboratorio di Divulgazione Culturale e Scientifica nell’era digitale - no profit

 

   STATUTO

  

TITOLO I  Denominazione, natura , scopi ed attività dell’associazione.


Art. 1 - L’ associazione

1 - E' costituita l'Associazione denominata “Esplica" Laboratorio di Divulgazione Culturale e Scientifica nell’era digitale - NO PROFIT, di seguito detta ”Associazione”.

2 - La "Associazione" può dotarsi di sedi periferiche o territoriali in altre località dello Stato o all'estero con le modalità definite nel Regolamento interno e adattando, se necessario, il presente Statuto alle norme di legge dei Paesi esteri nei quali intende operare.

3 - La "Associazione" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturali e di promozione della cultura, in vari settori ma principalmente in quello della disseminazione, divulgazione, comunicazione e conoscenza delle scienze, cercando di evidenziarne gli aspetti di intercorrelazione con l’arte, la musica e altre sfere culturali.

4 - La "Associazione" è apartitica, pur svolgendo un importante ruolo sociale e politico di valorizzazione della cultura in generale e della cultura scientifica in particolare.

5 - La "Associazione" non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel successivo articolo 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6 - La "Associazione" ha durata illimitata salvo suo eventuale scioglimento come previsto da questo statuto.

 

Art. 2 - Scopi, finalità ed attività

1 - La finalità della "Associazione" scaturisce dalla profonda convinzione che la attuale separazione tra “cultura” e "cultura scientifica” sia un retaggio storico e che non esistano le due culture. La missione della "Associazione" è di contribuire a superare e ricomporre questa frattura nella percezione pubblica della scienza. Essa quindi opera con questa finalità in tutti i settori culturali, scientifici, tecnologici e politici con attività rivolte aperte a tutti le componenti delle società civile, con particolare interesse ai giovani ed al mondo della scuola per la capacità proiettiva che un'azione in questo ambiente può avere sulla società tutta.

La "Associazione", per realizzare la sua missione o scopo strategico istituzionale, svolge attività e progetti quali:

- la promozione, il sostegno e lo svolgimento di attività culturali e formative presso il pubblico generico in vari settori con l’obiettivo di porre in rilievo la intercorrelazione tra gli aspetti artistici, letterari, musicali, storici, pittorici, ed altri ancora, con quelli scientifici o tecnologici;

- la promozione, il sostegno e la realizzazione di attività dirette alla divulgazione, disseminazione e formazione della cultura scientifica, rivolte al pubblico generico e/o, di volta in volta, a specifici settori come quelli della scuola, delle professioni, delle attività sociali, del volontariato, del tempo libero, con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica;

- la realizzazione di iniziative formative e divulgative innovative, in particolare nel campo dei beni culturali, della comunicazione della scienza, dell'interconnessione tra scienza ed altri settori della cultura, attraverso l’utilizzo del web, degli strumenti ad esso collegati e delle nuove piattaforme che da esso hanno origine e si evolvono, con speciale attenzione alle piattaforme immersivo-tridimensionali e ai metaversi;

- la promozione e valorizzazione di iniziative scientifiche e di ricerca, tramite la loro fruizione su piattaforme web-tridimensionali;

- la sperimentazione di nuove modalità di evoluzione e di utilizzo delle piattaforme tecnologiche web-tridimensionali attualmente disponibili e delle loro evoluzioni future.

 

Le attività della "Associazione" si esplicano in due ambiti:

 

A) Attività informative, infrastrutturali e operative

1 - Realizzazione e aggiornamento sistematico di un database multimediale, con l’apporto prevalente dei soci volontari, in cui si rendono gratuitamente disponibili risorse divulgative e formative realizzate dalla stessa "Associazione" o realizzate da istituzioni, enti, industrie od altre associazioni che perseguono le stesse finalità illustrate nell’art 2 paragrafo 1.

Tale database sarà messo a disposizione di tutti gli utenti della rete associati o convenzionati o richiedenti, soggetti pubblici e privati, sulla rete, sulle piattaforme web 2.0 e successive, e nelle piattaforme immersivo- tridimensionali.

2 - Realizzazione e aggiornamento del sito www.esplica.it e www.esplica.org, con l’apporto dei soci volontari, e messa disposizione a tutti gli utenti della rete (soci e non soci) di dati ed informazioni di cui al precedente paragrafo.

3 - Realizzazione, con l’apporto prevalente dei soci volontari e impiego di donazioni e sovvenzioni, di progetti divulgativi e/o formativi in ambito culturale, scientifico e tecnologico, quali pagine web dedicate a temi culturali, artistici, musicali e di intrattenimento, ed alle loro intercorrelazioni con la scienza, siti e-learning o di out-reach, percorsi formativi, corsi di educazione alla scienza a vari livelli, eventi ed attività di tipo immersivo in piattaforme digitali tri-dimensionali per la diffusione delle conoscenze culturali e scientifiche.

 

B) Attività sociali, culturali, ed economiche

 

1 – Realizzazione di iniziative di partecipazione civile degli associati e frequentatori dell' "Associazione”, con l’apporto dei soci volontari, impiegando forum, dibattiti pubblici, workshop, convegni, ecc. tramite i portali www.esplica.it e www.esplica.org, ed il gruppo "Esplica" nella piattaforma tridimensionale immersiva Second Life e simili, con soci, internauti, rappresentanti istituzionali e delle associazioni ambientali e sociali.

2 – Realizzazione di iniziative socio-culturali, tramite l’apporto prevalente dei soci volontari, presso il mondo della ricerca, le forze politiche e di governo, organizzazioni economiche e sociali, riguardanti aree, soggetti e organizzazioni ambientalmente, culturalmente, economicamente e socialmente svantaggiate; realizzazione di iniziative volte a ridurre la differenza di genere nell’approccio alla studio e all’apprendimento culturale della scienza.

3 - Promozione, realizzazione o commissione di studi, progetti, indagini sull’impatto e l'efficacia delle attività realizzate dalla "Associazione" ai fini del raggiungimento della sua missione sui soggetti raggiunti dalle iniziative, nella società civile, sulla rete e/o nelle piattaforme immersive tri-dimensionali, tramite l’apporto prevalente dei soci volontari e risorse economiche provenienti da donazioni e sovvenzioni.

4 - Presentazione di contributi scientifici che illustrano i progetti realizzati dall' "Associazione" e dai suoi iscritti, soci, collaboratori o simpatizzanti, ai congressi, italiani o internazionali, di Scienza della Comunicazione in tutte le sue forme, ai Convegni Didattici sulla formazione nelle discipline scientifiche ed in quelli su temi connessi alla Comunicazione della Scienza, quali ad esempio i convegni della Sif dell’AIF della Sissa, delle conferenze dell’INFN, quali ComunicareFisica, presentandoli a nome della "Associazione", sempre con il riconoscimento della proprietà intellettuale degli autori quale che sia il rapporto tra essi e la "Associazione" stessa.

5 - Fornire supporto, tramite i soci volontari e le risorse economiche di donazioni e sovvenzioni, per promuovere l’educazione culturale e scientifica con iniziative anche esterne alla "Associazione" purché realizzate da associazioni senza fini di lucro, enti pubblici o imprese private con le finalità coerenti a quelle descritte all’articolo 2 paragrafo 1; realizzare convenzioni con altre entità giuridiche per promuove tali progetti; realizzare, tramite soci volontari, su commissione di altri, parti di progetti o fornire servizi per concorrere alla realizzazione di tali eventi o progetti. Ogni eventuale introito che derivi da dette attività dovrà essere utilizzato a fini istituzionali e non darà in alcun modo origine a dividendi tra i soci.

6 - Nel perseguire le finalità dettate dalla sua missione la "Associazione" può organizzare eventi culturali, eventi scientifici, dibattiti, conferenze, corsi, seminari, raccolta di documentazione, redazione e pubblicazione di materiale divulgativo, tecnico e letterario, con utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione inclusi quelli delle realtà digitali sulla rete, sul Web 2.0, nei metaversi virtuali, e in ogni possibile settore, incluso quello dello spettacolo e dello sport, e in tutti quei settori innovativi di futuro sviluppo con l’emergere di nuovi mezzi tecnologici e piattaforme di comunicazione, educazione o intrattenimento, o con il mash-up delle piattaforme attuali, sempre al fine di perseguire lo scopo sociale istituzionale della promozione generalizzata dell’educazione culturale, scientifica, formativa e del superamento del concetto delle due culture. La "Associazione" potrà svolgere in via ausiliaria e sussidiaria attività economiche, sempre comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali. Eventuali introiti derivanti da queste attività dovranno essere utilizzati comunque per il conseguimento degli obiettivi istituzionali e in nessun caso daranno origine a dividendi tra gli associati neppure in forma indiretta.

7 - Per il conseguimento delle proprie finalità la ”Associazione” potrà collaborare e aderire ad iniziative di qualsiasi Ente, pubblico e privato, locale, regionale, nazionale e internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e associazioni, professionali e dei consumatori, gruppi di Social Network e Metaversi, con i quali ritenga utile un rapporto continuativo.

8 - Per fini istituzionali la ”Associazione” si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La ”Associazione” potrà, in caso di particolare necessità per progetti e iniziative non copribili con le attività volontarie dei soci, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati nel rispetto delle prescrizioni della L. 383/2000, realizzare iniziative editoriali, testate, pubblicazioni che impieghino internet, i nuovi media e i Social Media anche in collaborazione o partecipazione con altre organizzazioni. Le attività della "Associazione" si svolgeranno con particolare attenzione ai soggetti in condizioni (fisiche, psichiche, culturali, economiche, sociali o familiari) di svantaggio.

 

TITOLO II  Soci, diritti ed obblighi


Art. 3 - Soci

1 - Possono essere Soci della "Associazione" tutti i cittadini italiani e stranieri, persone fisiche private, rappresentanti o meno di associazioni, e le organizzazioni, gli enti pubblici e privati aventi attività, finalità e scopi culturali, scientifici, didattici, comunicativi, sociali ed umanitari.

2 - I Soci della "Associazione" si distinguono in “Soci fondatori”, Soci ordinari”,"Soci onorari”, “Soci sostenitori”, “Soci benemeriti”, “Soci studenti” e “Simpatizzanti soci”.

3 - Sono “Soci fondatori” coloro che hanno dato vita all'”associazione”. Essi restano Soci a vita salvo dimissioni scritte. Con deliberazione dei soli Soci fondatori firmatari dell’atto di fondazione, assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) potranno essere attribuite a persone che abbiano contribuito o possono contribuire in modo significativo allo sviluppo ed alla promozione della attività associativa, le stesse prerogative dei Soci fondatori. Questa qualifica è attribuita a vita

4 - Il Consiglio Direttivo può attribuire all’unanimità a coloro che si siano particolarmente distinti, per attività meritorie a favore della "Associazione", le prerogative attribuite ai “Soci fondatori”. Queste prerogative possono essere attribuite ad un massimo di due Soci per anno e restano operanti fino al rinnovo del consiglio in carica.

5 - I “Soci ordinari” sono coloro che prestano con continuità la propria collaborazione volontaria e che partecipano alle iniziative dirette al raggiungimento degli obiettivi della "Associazione" nelle varie discipline trattate, che partecipano ai progetti ed ai gruppi di lavoro organizzati, che interagiscono negli ambiti progettuali della "Associazione". I “Soci ordinari” sono persone fisiche tenute al versamento della quota annuale di iscrizione e possono contribuire con elargizioni volontarie.

6 - Sono “Soci sostenitori” i titolari e i dirigenti di imprese individuali o collettive, e di organizzazioni private o pubbliche. I “Soci sostenitori” sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione e possono contribuire con elargizioni volontarie.

7 - Sono “Soci benemeriti” i titolari e i dirigenti di imprese individuali o collettive, di organizzazioni private o pubbliche, che vogliono accedere ad uno spazio dedicato alle aziende o che vogliono attivare una convenzione. I Soci "benemeriti" sono tenuti al versamento della quota annuale e possono effettuare elargizioni e donazioni anche non in denaro.

8 - Sono “Soci studenti” gli studenti che stanno frequentando la scuole di ogni ordine e grado. Essi sono tenuti al versamento di una quota associativa ridotta approvata dall’Assemblea.

9 - La qualifica di “Socio Onorario" potrà essere attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza a coloro i quali, anche non direttamente interessati alla vita sociale, abbiano contribuito, con opere o aiuti diversi, allo sviluppo ed al potenziamento dell'attività sociale ma che non partecipino alla vita associativa ordinaria. Partecipano alle assemblee non hanno diritto al voto

10 - La qualifica di “simpatizzante Socio” è attribuita alle persone che si riconoscono nelle finalità dell’”Associazione”  senza partecipare attivamente alle iniziative e alla vita Sociale.

11 - La qualifica di “simpatizzante”, attribuita dal Consiglio Direttivo sua sponte (maggioranza), o su richiesta dell’interessato o su proposta di uno o più soci, può anche essere attribuita a tutte le identità virtuali partecipanti alle iniziative ed attività divulgative e comunicative dell’”Associazione”, anche in rete, nelle chat, nei news group, nelle conferenze on line, sul WEB 2.0 sui Social Networks e tutte le altre piattaforme nate ed evolutesi dal WEB o sulle piattaforme virtuali e nei Metaversi. In questi casi essi saranno inclusi nella lista dei “simpatizzanti” con il loro nick-name e la specifica “virtual”.

12 - I “Simpatizzanti soci”, non pagano quota sociale, non partecipano alle Assemblee e non hanno diritto di voto, non accedono ai diritti di conduzione della associazione , ma tuttavia possono sottoporre al Comitato Direttivo tramite i rispettivi Coordinatori di settore proposte o suggerimenti per la vita associativa, che gli stessi Coordinatori proporranno alla valutazione e alla eventuale approvazione dell’assemblee unitamente ad un parere di accompagnamento redatto a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo.

13 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori di età tranne i “Simpatizzanti soci” e i “Soci Onorari” hanno il diritto di voto.

14 - L’iscrizione alla "Associazione" si ottiene presentando una domanda di adesione. Nella domanda l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della "Associazione". L'aspirante Socio, fatta eccezione per i"Simpatizzanti soci ” virtuali, deve fornire tutte le informazioni, anche di carattere personale, nel rispetto della normativa vigente, che consentano di organizzarne l'attività in rapporto alle funzioni e alle iniziative svolte dalLa "Associazione". Le domande sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.                                                                                                    

15 - I Soci cessano il loro rapporto associativo per:

a) recesso volontario (da comunicare al Consiglio Direttivo)

b) mancato versamento della quota associativa

c) morte

d) evidente e ripetuto comportamento non conforme allo statuto ed al regolamento interno

e) conflitto di interessi non dichiarato al momento dell’adesione nei confronti della finalità della "Associazione"

f) evidente mancata lealtà alla finalità dell’”Associazione”

g) indegnità

16 - La perdita di qualifica di Socio avviene automaticamente e viene applicata dal momento della sua constatazione nei casi a, b, c. In tutti gli altri casi la perdita di qualifica di Socio viene sancita a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo ed è efficace da quella data. Qualora sia stato istituito il Consiglio dei Probiviri è possibile ricorso ad esso avverso la decisone di espulsione del socio.

17 - Le attività svolte dai Soci per l’”Associazione” sono, con le eccezioni descritte al paragrafo successivo, volontarie, e quindi non danno diritto a compensi ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragione del loro ufficio.

18 - Per perseguire le finalità descritte nell’art. 2 o, in particolare, per le attività specialistiche per le quali si richiedono continuità, impegno, competenze oltre la media, non copribili dall’attività volontaria, si potranno:

- assumere lavoratori dipendenti;

- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;

- cooptare e aggregare specialisti e “professional” in opportuni Comitati Tecnici di progetto temporanei.

Tutto ciò potrà avvenire anche ricorrendo ai propri associati nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 4 - Diritti e obblighi dei Soci

1 - Tutti i Soci, esclusi i “Simpatizzanti soci” virtuali, hanno diritto di partecipare alle Assemblee.

2 - Tutti i Soci hanno diritto di utilizzare gli eventuali impianti, spazi, rete, internet, e le strutture messe a disposizione, con gli orari e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.

3 - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto e del Regolamento interno se redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo .e a pagare le quote Sociali, se dovute, nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

4 - I Soci con incarichi di lavoro autonomo o dipendenti dell’”associazione" sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di privacy, eventuali convenzioni riguardanti il know-how e la protezione intellettuale.

 

 

 

TITOLO III  Organi dell’associazione

 

Art. 5 - Organi della "Associazione"

Sono organi della "Associazione":

- l'Assemblea

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

- il Segretario

- il Tesoriere.

Possono essere istituiti i seguenti organi su delibera a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo:

- il Vicepresidente

- i Coordinatori di settore

- i Comitati tecnici di progetto temporaneo

- il Comitato scientifico.

- Il Revisore dei Conti

- Il Collegio dei Probiviri

 

Art. 6 – Assemblea

1 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci tranne i Simpatizzanti soci che risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

2 - L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo. In via straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

3 - L’Assemblea è convocata dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, comunicato web, ecc.) e con le modalità eventualmente indicate nel Regolamento interno qualora istituito e approvato o dal Consiglio Direttivo.

4 - La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di un terzo più uno dei Soci, oppure della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo; in tali casi il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, e l'assemblea deve essere tenuta entro i quindici (15) giorni successivi.

5 – L’Assemblea si può svolgere attraverso strumenti informatici e mezzi di comunicazione telematica. Lo svolgimento di queste Assemblee è regolato da apposito Regolamento Interno emanato dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

6 - Ciascun Socio, esclusi i minorenni, i simpatizzanti e gli onorari, ha un solo voto e non può essere portatore di più di due (2) deleghe.

7 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 26.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo

- eleggere il Revisore dei Conti qualora istituito

- eleggere il Collegio dei Probiviri qualora istituito

- approvare le quote di associazione a carico dei Soci sulla base delle risultanze del bilancio preventivo di cui all'art.19

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo

- approvare il bilancio preventivo

- approvare il rendiconto consuntivo

- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 24

- stabilire l'ammontare di eventuali contributi a carico dei soci tenuti al versamento di quota associativa per assicurare il pareggio del bilancio.

8 - Le deliberazioni dell'Assemblea, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

9 - L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello Statuto secondo quanto indicato ai successivi articoli 24

- delibera sullo scioglimento della "Associazione" e sulla conseguente devoluzione del patrimonio Sociale secondo quanto previsto al successivo articolo 26.

10 - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In loro mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i Soci. Il Presidente nomina un Segretario, dell’Assemblea anche non Socio, e, se lo ritiene opportuno due (2) scrutatori fra i presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione.

11 - Il voto viene espresso per alzata di mano.

 

12 - Il Presidente può adottare, quando lo ritenga opportuno, la votazione a scrutinio segreto.

 

Art. 7 - Consiglio direttivo

 1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di sette (7) consiglieri. Almeno (3) dei componenti il Consiglio Direttivo vengono scelti tra i “Soci fondatori” che hanno firmato l’atto di fondazione o tra i “Soci ordinari” ai quali siano state concesse le prerogative dei “Soci fondatori”. In ogni caso almeno il venti per cento (20%) dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i “Soci ordinari”.      

2 - Il Consiglio Direttivo può cooptare altri componenti, in qualità di esperti o di rappresentanti degli organi di gestione e di controllo, quali:

- i Coordinatori di settore delle attività o dei gruppi di lavoro e di progetto

- esperti nel campo scientifico e amministrativo invitati dal Presidente.

- il Presidente del Collegio dei Probiviri, o un suo delegato;

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, o un suo delegato;

- i Coordinatori di settore delle attività o dei gruppi di lavoro e di progetto.

3 - I componenti cooptati possono esprimere un voto soltanto consultivo.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente, anche tramite supporto informatico, almeno ogni 6 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente della "Associazione", con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, comunicazione web, ecc.).

5 – La riunione del Consiglio Direttivo si può svolgere attraverso strumenti informatici e mezzi di comunicazione telematica. Lo svolgimento di queste riunioni è regolato da apposito Regolamento Interno emanato dal Consiglio Direttivo.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) ma sempre più di 1 dei componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro dieci (10) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro i quindici (15) giorni successivi.

6 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7 - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nominare il Presidente con maggioranza degli aventi diritto tra i membri del Consiglio Direttivo

- nominare il Vice-Presidente su proposta del Presidente  

- nominare tra i suoi membri il Segretario  

- nominare il Tesoriere anche non membro del CD medesimo

- nominare gli eventuali Coordinatori di settore

- nominare i Comitati tecnici di progetto e determinarne l'organizzazione

- predisporre l’eventuale Regolamento interno per il funzionamento dell'”Associazione" che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con maggioranza semplice

- costituire l’eventuale Consiglio dei Probiviri e relativo regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con maggioranza semplice

- costituire l’eventuale Consiglio dei Probiviri ( o Proboviro) e relativo regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con maggioranza semplice

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali

- sviluppare e determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo allegate al bilancio approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

- nominare i componenti e del Comitato tecnici di progetto

- determinare gli eventuali compensi degli amministratori e dei responsabili di progetti in funzione di particolari compiti loro assegnati

- determinare le risorse e i contributi necessari per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale

- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale

- sostituire i consiglieri o altri con cariche sociali che siano venuti a mancare per qualsiasi causa.

8 - I componenti del Consiglio Direttivo, con le eccezioni descritte nel paragrafo successivo, non hanno diritto a compenso ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragione del loro ufficio.

9 - Per esigenze particolari per attività specifiche riportate nell’art. 2 per le quali si richiede continuità, impegno, competenze non copribili dall’attività volontaria, alcuni Soci potranno:

- svolgere incarichi e prestazioni di lavoro autonomo

- avere un rapporto di dipendenza nel rispetto delle forme e normativa vigente.

 

Art. 8 - Il Presidente dell’associazione

1 - Il Presidente della "Associazione" è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ed è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 17 o qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6.

2 - Il Presidente:

- ha il potere di firma e la rappresentanza legale della "Associazione" di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della "Associazione" ad altri Consiglieri o anche ad estranei al Consiglio

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo

- provvede all’ordinaria amministrazione, ivi compresi l’accensione, movimentazione e stipula di contratti e convenzioni con fornitori e utenti in genere;    

- sottoscrive contratti e incarichi di lavoro autonomo con i Soci su progetti e interventi in cui si richiedano professionalità, continuità, impegno oltre alla media.

3 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.

4 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, qualora nominato, o da un membro designato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

5 - Il Presidente può delegare, in via provvisoria, parte dei propri compiti al Vice-Presidente o ad uno o più consiglieri.

6     Il Presidente e il Vice-Presidente, applicano e adottano i principi di gestione del “Plan- Do-Check-Act” (PDCA) e del “Total Qualità Management” (TQM) di cui agli Allegati del Regolamento Interno.

 

Art. 9 - Il Segretario

1 - Il Segretario del Consiglio Direttivo è un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo stesso. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile e decade con la decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

2 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze dell'Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della "Associazione".

3 - Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, ed il Libro degli Aderenti alla "Associazione".

 

Art. 10 - Tesoriere 

1 - Il Tesoriere è un Socio all'Associazione, scelto dal Consiglio Direttivo. La carica è compatibile con quella di Segretario e di membro del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni e decade con la decadenza del Consiglio che lo ha nominato.

2 - Il Tesoriere riscuote le quote associative, cura la gestione della cassa della "Associazione" e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

 

Art. 11 Libri dell’associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’ "Associazione" tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti alla "Associazione".
 Copie dei libri dell'Associazione sono visibili a qualunque associato ne faccia motivata istanza; le copie sono fatte a spese del richiedente dall'Associazione, 

 

Art 12 - Coordinatori

1 - Su proposta del Presidente il Comitato Direttivo può nominare uno o più Coordinatori di attività tra gli aderenti. Durano in carica per il periodo determinato al momento della loro nomina ed in base al progetto per cui sono stati nominati e possono essere rinominati. Essi hanno il compito di coordinare ed organizzare attività della "Associazione" omogenee dal punto di vista del target di pubblico al quale si rivolgono, o dell’ambiente in cui si realizzano, o del linguaggio comunicativo che utilizzano.

Tipici settori di coordinamento possono essere, a titolo esemplificativo e non tassativo: scuola, Social Media, Web 2.0 e successivi, Second Life e mondi virtuali simili; conferenze e seminari, editoria, arte e scienza, teatro scientifico, Scienza Aperta, Scienza in piazza, Progetti sul territorio, Progetti Europei ed altri secondo le necessità.

2 - Il Coordinatore cura le attività nel settore di competenza e assicura la intercorrelazione con gli altri settori per massimizzare le sinergie e qualificare le iniziative svolte in stretto contatto, secondo le direttive del Comitato Direttivo e del Presidente.

3 - Il Coordinatore del settore Second Life e altri Metaversi, ha inoltre la funzione di rappresentanza dei Simpatizzanti soci virtuali senza personalità giuridica verso il Consiglio Direttivo e l'assemblea di cui al punto 13 del capitolo 3.

 

Art. 13 - Comitato Scientifico

1 - Nel corso della vita della "Associazione" può essere costituito un Comitato Scientifico su proposta del Presidente e delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo .

2 - Il Comitato Scientifico, la cui composizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, si compone dei Soci o non soci che svolgono attività Socio-culturali, scientifiche e istituzionali di rilievo in ambito nazionale o internazionale coerenti con le finalità dell’Associazione come al punto 2 paragrafo 1.

3 - Il Comitato Scientifico fornisce supporto al Presidente ed al Consiglio Direttivo indirizzando, sostenendo e promuovendo i progetti, le iniziative istituzionali e la comunicazione scientifica e sociale.

4 - Per esigenze particolari, per attività specifiche riportate nell’art. 3 per le quali si richiede continuità, impegno, competenze non copribili dall’attività volontaria, alcuni componenti del Comitato Scientifico potranno:

- ricevere incarichi e prestazioni di lavoro autonomo

- avere un rapporto di dipendenza nel rispetto delle forme e normativa vigente.

 

Art. 14 - Il VicePresidente

1 - Il VicePresidente è nominato a maggioranza semplice su eventuale proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo tra i membri del Direttivo, resta in carica per la durata del mandato del Presidente. Il vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente su suo specifico mandato.

 

Art. 15 - Il Collegio dei revisori dei conti

1 Può essere nominato dall’Assemblea, costituito da uno o tre membri scelti tra i Soci con competenze documentate nelle materie seguenti: economia, management, amministrazione, assicurazioni, giuridiche, Sociali, lavoro, fiscale-contributivo, certificazione Società. Nel caso di bilanci di esercizio superiori ai valori previsti dalla normativa i Soci devono possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti.

2 Il collegio controlla la regolarità contabile delle entrate e delle uscite dell'”associazione” e riferisce annualmente all'assemblea con una relazione scritta firmata e distribuita ai Soci.

3 Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.

4 Il Collegio dei Revisori dei conti fornisce supporto e valuta i costi/benefici delle iniziative dell'”associazione”.

5 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, o un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto esclusivamente consultivo

6 I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto a compenso ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragione del loro uffici

7 Qualora il Collegio dei revisori dei conti dovesse richiedere l’intervento di un consulente esterno, il Presidente dell’Associazione si avvarrà di consulenti qualificati o iscritti all’albo dei revisori contabili o con l’abilitazione di commercialista o consulente del lavoro, in accordo alla Legge 7 dicembre 2000, N. 383.

 

Art. 16- Il Collegio dei probiviri

1 Il Collegio dei Probiviri può essere costituito da uno o tre componenti eletti dall'Assemblea scelti tra i Soci con competenze documentate nelle materie seguenti: economia, management, amministrazione, assicurazioni, giuridiche, Sociali, consulenza del lavoro, qualità, fiscale, certificazione Società.

2 Il Collegio ha il compito di verificare la condotta degli organi e dei Soci dell' ”associazione” nel caso di controversie tra organi e Soci, tra Soci e degli organi e Soci nei confronti dell’ambiente esterno, con riferimento al presente Statuto, all’eventuale Regolamento Interno e ai provvedimenti conseguenti ad inadempienze rilevate e documentate.

3 Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell'”associazione” oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.

4 Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

5 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

6 Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto esclusivamente consultivo.

7 Qualora il Collegio dei Probiviri dovesse richiedere l’intervento di un consulente esterno, il Presidente dell’Associazione si avvarrà di consulenti qualificati in materia giuridica, etico, Sociale, ambientale, in accordo alla Legge 7 dicembre 2000, N. 383.

 

Art. 17 - Durata delle cariche

1 - Tutte le cariche Sociali hanno la durata di quattro (4) anni, ove non diversamente specificato, e possono essere riconfermate.

2 - Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate decadono comunque allo scadere del Consiglio Direttivo che le ha istituite.

 

TITOLO IV Patrimonio e risorse economiche della "Associazione"

 

Art. 18 - Risorse economiche e patrimonio

1 - Il patrimonio della "Associazione" è costituito:

- da beni mobili e immobili acquistati dalla "Associazione" o che pervengono alla "Associazione" a qualsiasi titolo

- da elargizioni lasciti o contributi da parte degli enti pubblici e privati o da persone fisiche

- dagli avanzi netti di gestione

- dalle risorse economiche realizzate nello svolgimento della sua attività, ferma restando l'assenza di lucro nelle finalità della "Associazione"

2 - Per l'adempimento dei suoi compiti"Associazione" dispone delle seguenti entrate:

- quote associative

- contributi dei Soci

- contributi dei privati

- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti

- contributi di organismi internazionali

- donazioni e lasciti testamentari

- rimborsi, corrispettivi e introiti derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla "Associazione" a qualunque titolo

- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti previsti dalla legge (di cui al Decreto legislativo 460/'97, sue modifiche, integrazioni e proroghe).

3 - I fondi sono depositati a cura del Tesoriere presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4 - Tutte le rendite patrimoniali ed ogni altra disponibilità economica e finanziaria sono esclusivamente destinate alle finalità della "Associazione".

5 - Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione, e la quota annuale di iscrizione alla "Associazione".

6 - L'adesione alla "Associazione" non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. É comunque facoltà degli Aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

7 - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della "Associazione" né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla "Associazione", né può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla "Associazione" a titolo di versamento al fondo di dotazione.

8 - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare.

9 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 19 - Quota associativa e diritti dei Soci

1- La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2 - I Soci non in regola con il pagamento delle quote Sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della "Associazione". Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche Sociali.

 

Art. 20 - Rendiconto annuale consuntivo. Rendiconto preventivo

1 - La "Associazione" redige annualmente il bilancio ed un rendiconto

2 - Il bilancio e i rendiconti consuntivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla "Associazione" a spese del richiedente

 

Art. 21 - Divieto di distribuzione di utili

La "Associazione" non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

 

Art. 22 - Impiego avanzi di gestione

La "Associazione" impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art. 23 - Scioglimento della "Associazione" e devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la "Associazione" ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con scopi affini a quelle della "Associazione", o comunque ad organizzazioni non lucrative e di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

 

TITOLO V Norme finali e transitorie.

 

Art. 24 - Modifiche allo statuto

1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo (1/3) dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in sede straordinaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

 

Art. 25 – Legge Applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile e alle norme speciali vigenti in materia.

 

Art. 26 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento

1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberata dall'Assemblea, convocata in riunione straordinaria secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente Statuto con la maggioranza assoluta.

2 In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con scopi affini a quelle dell'Associazione, o comunque ad organizzazioni non lucrative e di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

 

Art. 27 – Norma finale.

Tutto ciò non ivi contemplato potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e inserito Regolamento Interno.